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Rumori molesti in casa

 

Chi non è costretto a subire quotidianamente la tortura derivante dai rumori del vicinato non può capire quale sofferenza ciò possa provocare nei soggetti che si trovano loro malgrado a dover sopportare immissioni di rumore molesto all’interno della propria abitazione.

 

Il disturbo da rumore del vicinato interessa una grossa fetta della popolazione provocando una consistente diminuzione della qualità della vita; è un disturbo particolarmente fastidioso perché viola  la tranquillità della propria casa, del proprio rifugio dal mondo esterno.

 

Inoltre il problema si acuisce ancor di più quando il disturbato, tentando di risolvere il problema, si sente abbandonato dalle Istituzioni; infatti quando i rumori molesti non sono prodotti da attività produttive o commerciali non è possibile chiedere l’intervento dell’Amministrazione Comunale che, con l’ausilio dei tecnici dell’ARTA (o ARPA), effettua i dovuti controlli e misurazioni fonometriche costringendo il disturbante a cessare le immissioni moleste.

 

E allora come ci si difende?

 

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad un consulente acustico per le immissioni di rumore nelle abitazioni per vagliare le diverse possibili azioni da mettere in atto; comunque il primo passo da fare è senza dubbio quello di effettuare misurazioni fonometriche, registrare il rumore disturbante e determinare se esso superi il limite della “normale tollerabilità”.

 

Alla luce dei risultati ottenuti il tecnico acustico potrebbe tentare di raggiungere un accordo bonario con il disturbante e solo quand’anche questa strada non produca alcun risultato ci si rivolge ad un legale per ricorrere all’azione giudiziaria.

 

A corroborare la tesi che il primo passo da fare sia necessariamente quello di incaricare un tecnico acustico specializzato nelle immissioni di rumore nelle abitazioni, contribuisce il fatto che la misurazione preliminare del rumore disturbante effettuata da quest’ultimo potrebbe essere l’unica eseguita in condizioni reali, con il livello sonoro del rumore disturbante così come il disturbato lo percepisce.

 

Spesso infatti, quando si sceglie di interessare direttamente un legale, si approccia il problema con la classica missiva tesa a diffidare il disturbante a cessare immediatamente l’emissione del rumore. Ciò spesso non risolve il problema ma fa accendere un campanello di allarme nel disturbante il quale si preoccupa di limitare l’intensità del rumore emesso per un congruo periodo di tempo, con il risultato che, quando il consulente acustico andrà ad eseguire la misurazione, registrerà un rumore più basso rispetto alla normalità…

 

AcusticAbruzzo opera in Abruzzo e Molise, in stretta collaborazione con uno Studio Legale, garantendo di volta in volta di seguire l’iter più idoneo per il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato.

 

 

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  • Cosa prevede la normativa

    Per rumore del vicinato si intende qualsiasi disturbo di tipo acustico (percepito all'interno delle nostre case o nei nostrri appartamenti in condominio) prodotto da schiamazzi, bar, ristoranti, attività produttive e commerciali di qualsiasi tipo, rumori da camminamento degli inquilini del piano di sopra, trascinamento di sedie, urla dei bambini negli appartamenti vicini, televisione dei vicini ad alto volume, impianti di condizionamento rumorosi, ecc. ecc.

     

    È bene precisare che in Italia la normativa prevede due distinti criteri per la valutazione della legittimità delle immissioni di rumore nelle abitazioni: da un lato vi è il criterio pubblicistico della “accettabilità amministrativa” che caratterizza i rapporti tra il disturbato e la Pubblica Amministrazione, chiamata a vigilare sui livelli di inquinamento acustico, dall’altro vi è il criterio privatistico della “tollerabilità giurisprudenziale” (o anche “normale tollerabilità”) che disciplina i contenziosi tra due privati (disturbato e disturbante) facendo appello all’art. 844 del Codice Civile.  (continua la lettura)

  • Art. 844 Codice Civile

    Come già più volte ricordato, la valutazione della normale tollerabilità delle immissioni di rumore nelle abitazioni, secondo la ormai consolidata giurisprudenza, viene eseguita in forza dell’art. 844 del Codice Civile.

     
    "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."

     

    Rivolgendosi al giudice è possibile chiedere sia la cessazione o la limitazione dell'attività rumorosa sia l'eventuale risarcimento del danno che può determinarsi nella perdita di valore dell'immobile, nel danno alla salute e/o nel danno esistenziale.  (continua la lettura)

  • Legge n.13 del 27/2/2009

    Il legislatore, nell’ambito delle “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, nella Legge n.13 del 27 febbraio 2009 ha introdotto anche un dispositivo che “dovrebbe” disciplinare l’applicabilità dell’Art. 844 del Codice Civile in tema di immissioni acustiche:

     

    Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.”  (continua la lettura)

  • Consulenza gratuita

    Il servizio di consulenza acustica online ti permette di esporre il tuo problema in tema di rumori del vicinato ai nostri tecnici specializzati e di ottenere le indicazioni utili per approcciare correttamente il problema e risolverlo seguendo l'iter più appropriato al caso specifico.

     

    Il servizio di consulenza acustica online è completamente gratuito ed è semplicissimo usufruirne: è sufficiente indicare il tuo indirizzo e-mail (necessario per ricevere la risposta al tuo quesito) ed esporre il problema acustico che disturba la tua casa, il tuo appartamento o il tuo condominio.

     

    AcusticAbruzzo fornisce consulenza tecnico-legale per risolvere problematiche inerenti i rumori molesti in condominio; operiamo prevalentemente nelle province di Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo, ma miriamo ad espanderci in tutto il territorio dell'Italia Centrale (Molise, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo).  (continua la lettura)